1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome e cognome, titolo e albo di appartenenza, le eventuali specializzazioni conseguite nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. È proibita ogni forma pubblicitaria comparativa o non adeguata al decoro e al prestigio professionali.
2. I regolamenti di cui all'articolo 3, comma 3, possono prevedere i limiti necessari per assicurare la correttezza dell'informazione pubblicitaria.